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Opere pubbliche

Contenuti
  • Documenti di programmazione (anche pluriennale) delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione
  • Linee guida per la valutazione degli investimenti
  • Le relazioni annuali
  • Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione
  • Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi)
  • Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli Indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate
Dlgs 33/2013 - Articolo 38

Articolo 38 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amminstrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

L'Istituto non è proprietario degli edifici in cui ha sede e non appalta opere pubbliche: il proprietario e manutentore delle strutture è il Comune di XXXXXXXXX

Indicatore di tempestività dei pagamenti

 l'Indice di tempestività dei pagamenti relativo all'acquisto di beni, servizi e forniture dell'IC BARTOL

(codice mecc.: TSIC81700B) è pubblicato sul seguente sito: 

 

Ammontare complessivo dei debiti

La legge 145/2018, all’art.1, comma 867, stabilisce che sono tenute alla comunicazione dello stock del debito tutte le amministrazioni pubbliche, individuate dalla legge 196/2009, art.1, comma 2. Fanno eccezione le amministrazione pubbliche che aderiscono al regime Siope+. Per queste ultime, la comunicazione è obbligatoria fino alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale hanno aderito a Siope+.

L'Istituto Bartol ha aderito al Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici a partire dall'anno 2023.

 

 

Tempi medi di erogazione dei servizi

La presente sezione non deve contenere alcun documento perché non riguarda l’Amministrazione scolastica. Ciò è conforme alla delibera dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) n. 430 del 13 aprile 2016 (allegato 2).