Organi collegiali

Organi collegiali

La scuola si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti (componente ordinaria) e genitori (componente elettiva). Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto). La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consiglio di istituto, consigli provinciali).

Nell'Istituto Comprensivo operano i seguenti organi collegiali:

Consigli di intersezione, di interclasse, di classe  

Consiglio di intersezione

Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate;

Consiglio di interclasse
Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate

Consiglio di classe
Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori.

 I rappresentanti dei genitori al consiglio di classe, interclasse o di intersezione vengono eletti una volta l’anno, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico entro il 31. ottobre. Tutti i genitori hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti, è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. I consigli di classe, interclasse o di intersezione si occupano dell'andamento generale della classe, formulano proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell'attività, presentano proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia. I consigli sono presieduti rispettivamente dal dirigente scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, da lui delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe, con la sola presenza dei docenti, spettano le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari.

Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994

Consiglio d'istituto

Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo. Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. La presidenza del consiglio d'istituto spetta ad un genitore eletto a maggioranza da tutte le componenti del consiglio. Il dirigente scolastico ne fa parte come membro di diritto. il mandato è triennale.

Nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, il consiglio è costituito da 14 membri, così suddivisi:

  • N. 6 rappresentanti del personale insegnante;
  • N. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;
  • N. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
  • Il dirigente scolastico.

Proclamazione eletti al Consiglio di istituto - triennio 2024-2027

Principali compiti e funzioni

Il Consiglio d’Istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico  dell'istituto. Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

  • adozione del Piano dell'offerta formativa e dei regolamenti interni dell'istituto
  • acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature e acquisto dei materiali di consumo;
  • adattamenti del calendario scolastico;
  • criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
  • promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
  • partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
  • forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto. 

 La giunta esecutiva

È composta:

  • dal dirigente scolastico,
  • dal direttore dei servizi generali e amministrativi,
  • da un docente,
  • da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario,
  • da 2 genitori.

Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere.

Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.

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